Ordinanza n. 1 del 2023

ORDINANZA N. 1

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), promosso dal Tribunale ordinario di Modena, con ordinanza-ricorso del 15 aprile 2022, depositata in cancelleria il 4 maggio 2022 ed iscritta al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2022 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Ritenuto che, con ordinanza-ricorso (d’ora in avanti: ricorso) depositata in cancelleria il 4 maggio 2022 (reg. confl. pot. n. 9 del 2022), il Tribunale ordinario di Modena ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, all’epoca dei fatti senatore, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorso è stato proposto nell’ambito del giudizio penale pendente innanzi all’autorità giudiziaria ricorrente, nel quale l’ex parlamentare è imputato dei reati previsti dagli artt. 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio), 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) e 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale;

che le condotte contestate nei capi d’imputazione allegati al ricorso sarebbero state dirette ad ottenere la riammissione di due imprese nella cosiddetta white list (ossia nell’elenco degli imprenditori non lambiti da tentativi di infiltrazione mafiosa, redatto ai fini dell’aggiudicazione dei pubblici appalti per la ricostruzione conseguente al sisma del 2012 in Emilia-Romagna), e dunque finalizzate a superare i dinieghi di iscrizione a tale elenco opposti dal prefetto;

che, nel perseguire tali finalità e sempre secondo l’assunto accusatorio, l’allora senatore Giovanardi avrebbe realizzato, oltre a comportamenti genericamente “pressori”, vere e proprie minacce, sia dirette che indirette, tese a turbare le attività di un corpo amministrativo (nella specie, il Prefetto di Modena e il Gruppo interforze centrale costituito con decreto del Ministro dell’interno), nonché a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tali condotte – che sarebbero stati, nell’occasione, anche oltraggiati – a compiere atti contrari all’ufficio;

che, allo scopo di meglio esercitare la contestata attività di minaccia, l’imputato avrebbe anche adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, aventi ad oggetto i relativi procedimenti amministrativi, e allo stesso senatore fornite da appartenenti agli uffici di prefettura (coimputati nel medesimo processo);

che, nel corso del giudizio, Carlo Amedeo Giovanardi ha eccepito l’insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, con ordinanza pronunciata in data 12 gennaio 2021, il Tribunale di Modena, provvedendo su tale eccezione, ha trasmesso copia degli atti al Presidente del Senato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), contestualmente disponendo la sospensione del procedimento per il termine di novanta giorni, così come previsto dall’art. 3, comma 5, della citata legge;

che l’autorità giudiziaria ricorrente, una volta spirato tale termine – durante il cui decorso ha fornito le informazioni domandate con apposite comunicazioni del Presidente del Senato, nelle date del 4 marzo e del 27 maggio 2021 –, ha ordinato la prosecuzione del processo, dando ingresso alle attività istruttorie richieste dalle parti;

che, nella seduta del 16 febbraio 2022, il Senato della Repubblica, approvando la proposta formulata, a maggioranza, dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha adottato la deliberazione all’origine del conflitto, statuendo che le descritte condotte contestate all’imputato Giovanardi «costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione»;

che, a seguito di tale deliberazione della Camera di appartenenza, all’udienza del 21 febbraio 2022, la difesa dell’imputato ha chiesto al Tribunale di Modena di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, in senso adesivo alla prospettazione contenuta nella citata delibera d’insindacabilità, mentre la Procura della Repubblica ha sollecitato il promovimento del conflitto di attribuzione;

che, per il Tribunale di Modena, sarebbero insussistenti, «nella specie, gli estremi di lineare ed immediata riconducibilità delle condotte descritte nel capo di imputazione alla prerogativa di insindacabilità deliberata dal Senato della Repubblica»;

che, infatti, tali condotte non presenterebbero «un nesso funzionale con l’attività parlamentare svolta»;

che, quindi, la deliberazione d’insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica opererebbe «una lesione delle prerogative giurisdizionali» dell’autorità giudiziaria ricorrente, in considerazione «del principio dell’efficacia inibente» di essa, ossia «del cd. effetto impeditivo nei confronti dei giudizi penali di responsabilità dei membri del Parlamento», superabile solo con la proposizione del conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte;

che, pertanto, il Tribunale di Modena ha disposto la sospensione del giudizio e ha chiesto a questa Corte di dichiarare che «non spettava al Senato della Repubblica di deliberare nel senso che le condotte ascritte all’imputato Giovanardi […] rappresentano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, coperte dalla guarentigia costituzionale di cui all’art. 68 Costituzione».

Considerato che il Tribunale di Modena ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, all’epoca dei fatti senatore, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost.;

che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che la forma dell’ordinanza rivestita dall’atto introduttivo è idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano, come nella specie, gli estremi sostanziali di un valido ricorso (tra le ultime, ordinanze n. 82 del 2020, n. 155 del 2017, n. 139 del 2016 e n. 271 del 2014);

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Modena a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale di Modena lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Modena, nei confronti del Senato della Repubblica;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Modena;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.